L’obiettivo del corso è fornire indicazioni precise sulle attività di prevenzione e protezione, sulle modalità di lavoro e di intervento necessarie per affrontare situazioni problematiche ed emergenziali relative all’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati. Si intende per ambiente confinato un luogo non pensato per il movimento agevole e difficilmente recuperabile in caso di difficoltà, mentre per ambiente sospetto di inquinamento si intende un luogo contaminato da sostanze pericolose per l’uomo, come tossiche, nocive o esplosive.
È fondamentale prestare particolare attenzione a ogni ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento e continuare la formazione professionale con un addestramento specifico. Si farà riferimento al D.L. 81/08, al D.P.R. 177/11, ai sensi dell’Art.3 Comma 3 del DPR 177/2011.
Si illustreranno i principali obblighi delle figure preposte alla sicurezza, come il datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il dirigente, il preposto e i lavoratori stessi. Si analizzeranno i rischi connessi alle fasi di lavorazione negli spazi confinati e negli ambienti in cui possono essere presenti o svilupparsi sostanze asfissianti, tossiche, incendi ed esplosive. Inoltre, si discuterà dell’utilizzo di rilevatori di gas e dei relativi controlli d’uso, della comunicazione, dei controlli, degli allarmi, dei piani e delle procedure di emergenza e di primo soccorso.
Si fornirà una panoramica sull’utilizzo di DPI per l’apparato respiratorio, come le maschere filtranti con filtri antigas, antiparticelle e filtri combinati, nonché sugli auto-protettori e gli autorespiratori per la protezione delle vie respiratorie. Si descriveranno inoltre i dispositivi di protezione individuale anticaduta, come dispositivi di posizionamento, trattenuta e arresto caduta, e i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, dispositivi di discesa, imbracature e punti di attacco.
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011).
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato-Regioni.
Il D.lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro ad individuare in azienda un Addetto Antincendio che abbia regolarmente seguito un corso antincendio e ottenuto il relativo attestato di formazione. I compiti dell’addetto saranno dunque la gestione di eventuali incendi che possano sprigionarsi sul luogo di lavoro.
Le aziende vengono classificate in gruppi in funzione del livello di rischio incendio secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021. Dunque gli addetti dovranno seguire: il corso antincendio livello I (per aziende in categoria di rischio basso), livello II (aziende rischio medio) e livello III (aziende rischio alto).
Il corso antincendio ha l’obiettivo di fornire un’adeguata formazione sui principi di base della prevenzione incendio e sulle azioni da attuare in caso di incendio, secondo le indicazioni
riportate dal D.M. 2 SETTEMBRE 2021.
Il corso proposto fa riferimento alla formazione teorica.
Ricordiamo che, per quanto concerne il rischio incendio, è previsto un addestramento pratico che come disciplina il D.M. 2 SETTEMBRE 2021 deve essere svolto da docenti che rispondano ai requisiti
descritti dall’Art. 6 del D.M. 2 SETTEMBRE 2021
In ogni azienda il numero di addetti antincendio varia deve essere adeguata alla struttura, all’organizzazione del lavoro, alla presenza di turni. È il datore di lavoro a stabilire il numero congruo di lavoratori da destinare a tale mansione. Ognuno di essi dovrà ricevere la formazione necessaria per poter esercitare tale ruolo, salvaguardando la sicurezza del luogo di lavoro.
Le aziende vengono classificate in gruppi in funzione del livello di rischio incendio secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021. Dunque gli addetti dovranno seguire: il corso antincendio livello I (per aziende in categoria di rischio basso), livello II (aziende rischio medio) e livello III (aziende rischio alto).
Il corso antincendio ha l’obiettivo di fornire un’adeguata formazione sui principi di base della prevenzione incendio e sulle azioni da attuare in caso di incendio, secondo le indicazioni
riportate dal D.M. 2 SETTEMBRE 2021.
Il corso proposto fa riferimento alla formazione teorica.
Ricordiamo che, per quanto concerne il rischio incendio, è previsto un addestramento pratico che come disciplina il D.M. 2 SETTEMBRE 2021 deve essere svolto da docenti che rispondano ai requisiti
descritti dall’Art. 6 del D.M. 2 SETTEMBRE 2021
La formazione partecipata per l’addetto al primo soccorso in azienda è strutturata in modo da fornire tutto il materiale didattico necessario alla
formazione come previsto dalla normativa in merito alla Sicurezza sul Lavoro.
In aggiunta al materiale didattico per la formazione verrà fornita una griglia per esprimerne la valutazione delle conoscenze acquisite.
La formazione partecipata prevede che il Datore di Lavoro esegua la formazione del lavoratore mediante prove pratiche tenute da personale medico o infermieristico specializzato.
Il nostro percorso formativo fornisce supporto come: programma, materiale didattico, sistema di valutazione e format attestato.
Il corso di formazione per addetti al servizio di primo soccorso utilizzando il materiale didattico e lezioni tenute dal personale medico e paramedico presente sulla piattaforma informatica.
Al termine del percorso formativo il datore di lavoro, in qualità di RSPP, firma l’attestato di avvenuta formazione assicurando, come prescritto dalla normativa, che il lavoratore abbia acquisito capacità di intervento pratico sufficiente ed adeguato in materia di primo soccorso così come previsto dall’art. 3 dall’all. 3 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388.
Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure ‘atipici’, il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica
all’interno dei luoghi di lavoro.
Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza della informazione e della formazione dei lavoratori, cioè l’aggiornamento, la
preparazione e l’addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale (pronto soccorso) purché abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile,
quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a
chi effettua stage presso un’Azienda, etc.
L’obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per
la tutela della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.
PAV online, obbligatorio ai sensi della normativa per i lavoratori esposti
a rischio elettrico.
Il programma del corso, conforme alla Norma CEI 11-27, è erogato in modalità e-learning ed ha validità 5 anni.
PAV – Persona Avvertita: Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla
in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
La PAV non ha la sufficiente capacità di affrontare in autonomia l’impostazione del lavoro e la gestione degli imprevisti. La situazione
di PAV può essere evolutiva, cioè evolversi in PES con l’esperienza.
La PAV può comunque lavorare da sola, mono operatore, dopo le istruzioni ricevute da una PES, ma dovrà fermarsi e chiedere assistenza nel caso in cui insorgano delle difficoltà impreviste. L’attribuzione di PAV deve essere accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce.
PEI online, obbligatorio ai sensi della normativa per i lavoratori esposti
a rischio elettrico.
Il programma del corso, conforme alla Norma CEI 11-27, è erogato in modalità e-learning ed ha validità 5 anni.
PEI – Persona Idonea: Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad
eseguire specifici lavori sotto tensione.
Il profilo professionale PEI è riconosciuto alla persona che possiede la capacità tecnica e pratica per eseguire specifici lavori sotto
tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
Il personale che lavora sugli impianti elettrici oltre ad essere PES o PAV deve aver ottenuto l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
Tale idoneità deve essere attestata e rilasciata dal Datore di Lavoro (DdL), il quale deve accertare che l’operatore abbia le conoscenze teoriche e l’esperienza pratica nell’ambito delle attività
previste.
Il corso è destinato ai conduttori di muletti, transpallet elettirci, ecc.
Il corso intende fornire la base teorica relativa alle norme di sicurezza per la conduzione dei suddetti mezzi.
Il candidato dovrà dimostrare di aver appreso le norme essenziali superando i test di valutazione.
In base all’Art.73 comma 5 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni, gli Addetti alle piattaforme elevabili PLE (con o senza stabilizzatori) devono frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore (entro il 12 Marzo 2015) nel caso in cui avessero ricevuto la formazione in data antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) per ricevere l’abilitazione all’utilizzo di macchine e attrezzature.
Il Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta ha l’obiettivo di approfondire la tematica della sicurezza nei lavori svolti in quota, ai sensi del D. Lgs. 81/08, Titolo IV, Capo II, sia dal punto di vista normativo/legislativo che dal punto di vista pratico, illustrando le misure di carattere tecnico quali procedure, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (imbracatura, cordini, moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.).
Ricordiamo che per quanto riguarda i DPI di III categoria, all’interno della quale rientrano i DPI anticaduta, è previsto, da parte del Datore di Lavoro, uno specifico addestramento.
Il “Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta”, conforme agli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e 7/7/16, è rivolto ai lavoratori, preposti e dirigenti, RLS, RSPP e ASPP che svolgono e/o supervisionano i lavori in quota.
Il programma del corso prevede una prima parte di modulo giuridico-normativo che dopo aver introdotto il corso e la legislazione in materia di sicurezza passa all’analisi dei rischi relativi alla caduta dall’alto e all’illustrazione di norme di buona tecnica e di buone prassi.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire una formazione specifica sugli obblighi normativi connessi all’impiego di dispositivi di protezione individuale e sulle caratteristiche tecniche e le modalità di impiego che devono essere garantite e messe in atto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Definiti infatti, dal D.Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“, i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo l’art. 76 del Testo Unico devono:
Ricordando che secondo l’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008, non rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
il D.Lgs n. 475/1992 suddivide i D.P.I. in tre differenti categorie:
Definiti come DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i DPI di I Categoria hanno il principale scopo di salvaguardare da:
In questa categoria dunque, vi rientrano tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi di minore entità ed il cui effetto non causa lesioni irreversibili e progettati in modo che il fruitore ne possa valutare l’efficacia.
Il corso di aggiornamento antincendio ha l’obiettivo di fornire un’adeguata formazione sui principi di base della prevenzione incendio e sulle azioni da attuare in caso di incendio, secondo le indicazioni riportate dal D.M. 2 SETTEMBRE 2021.
Il corso proposto fa riferimento alla formazione teorica.
Ricordiamo che, per quanto concerne il rischio incendio, è previsto un addestramento pratico che come disciplina il D.M. 2 SETTEMBRE 2021 deve essere svolto da docenti che rispondano ai requisiti
descritti dall’Art. 6 del D.M. 2 SETTEMBRE 2021
L’importanza dell’aggiornamento periodico dell’addetto antincendio nelle aziende di livello III (ex rischio alto) è sottolineata anche nell’Art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Il corso di aggiornamento addetto antincendio qui proposto si rivolge a lavoratori e datori di lavoro di aziende classificate a livello III.
PES PAV PEI online obbligatorio ai sensi della normativa per i lavoratori esposti a rischio
elettrico.
Il programma del corso, conforme alla Norma CEI 11-27, è erogato in modalità e-learning ed ha validità 5 anni.
Il corso riguarda il personale che effettua lavori in prossimità, sotto e fuori tensione:
PAV – Persona Avvertita: Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PES – Persona Esperta: Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PEI – Persona Idonea: Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione
PES online, obbligatorio ai sensi della normativa per i lavoratori esposti
a rischio elettrico.
Il programma del corso, conforme alla Norma CEI 11-27, è erogato in modalità e-learning ed ha validità 5 anni.
PES – Persona Esperta: Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali
da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
L’attribuzione della qualifica di PES per lavoratori dipendenti è di pertinenza del Datore
di Lavoro (DdL). Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito
aziendale.
PES PAV PEI online obbligatorio ai sensi della normativa per i lavoratori esposti a rischio
elettrico.
Il programma del corso, conforme alla Norma CEI 11-27, è erogato in modalità e-learning ed ha validità 5 anni.
Il corso riguarda il personale che effettua lavori in prossimità, sotto e fuori tensione:
PAV – Persona Avvertita: Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PES – Persona Esperta: Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
PEI – Persona Idonea: Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione
Il corso è rivolto agli addetti aziendali alla conduzione di apparecchi di sollevamento (es. gru a torre).
Con il termine apparecchi di sollevamento si intendono tutte quelle attrezzature che, nelle attività agricole, edili e produttive in generale, sono adibiti all’esecuzione delle attività di movimentazione e sollevamento di carichi, di materiali, di attrezzature, di macchinari, ecc.
In base alle caratteristiche strutturali e secondo la funzione svolta, gli apparecchi di sollevamento possono classificarsi nel seguente modo:
Il presente corso vuole offrire a tutti gli addetti ai lavoratori le conoscenze di base in materia, primo tassello per maturare le competenze specifiche atte a consentire l’utilizzo in sicurezza delle gru a torre.
Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica abilitazione.
Questo corso di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili, è suddiviso in un modulo giuridico-normativo e modulo tecnico, strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato
IV del citato Accordo Stato Regioni.
Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza della gru mobile, dei vari tipi di allestimento e accessori.